appalti-pubblici

La nuova normativa che riguarda gli appalti pubblici, se correttamente applicato dalla miriade delle stazioni appaltanti, può

oggettivamente contribuire a migliorare le condizioni di lavoro.

La nuova disciplina, infatti, nella scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, non

limita più l'azione a un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche

e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia puntualmente valutato in quanto “costo

puro e incomprimibile” da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi

per la sicurezza desunti in fase progettuale.

Il costo del personale dovrà essere perciò scorporato dall'importo a base di gara, da questo ne

discende che il costo della manodopera è da intendersi come costo “vivo” e “non negoziabile”

(sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore).

Costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al

netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della

quota di costo che  deve andare a mercato, nell'ambito del gioco concorrenziale (ossia l'offerta al

ribasso) della gara.

 

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