La nuova normativa che riguarda gli appalti pubblici, se correttamente applicato dalla miriade delle stazioni appaltanti, può
oggettivamente contribuire a migliorare le condizioni di lavoro.
La nuova disciplina, infatti, nella scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, non
limita più l'azione a un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche
e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia puntualmente valutato in quanto “costo
puro e incomprimibile” da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi
per la sicurezza desunti in fase progettuale.
Il costo del personale dovrà essere perciò scorporato dall'importo a base di gara, da questo ne
discende che il costo della manodopera è da intendersi come costo “vivo” e “non negoziabile”
(sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore).
Costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al
netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della
quota di costo che deve andare a mercato, nell'ambito del gioco concorrenziale (ossia l'offerta al
ribasso) della gara.