Dal 1° gennaio 2013 l’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego), introdotta dalla riforma del mercato del lavoro voluta dal Governo Monti Fornero, ha sostituito tutte le tutele esistenti in caso di perdita involontaria del lavoro.
Restano in vigore, quindi, la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria in caso di ristrutturazioni aziendali.
I beneficiari dell’aspi, saranno i dipendenti privati (esclusi gli operai agricoli), ai dipendenti a tempo determinato del settore pubblico, ai soci lavoratori delle cooperative, agli artisti e agli apprendisti.
Per quanto riguarda i requisiti servono almeno 2 anni di anzianità assicurativa(ossia devono essere trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione all’Inps) e 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente la data di licenziamento.
I lavoratori che non possiedono i requisiti per accedere all’ASPI, potrebbero fare riferimento alla Mini ASPI, per la quale saranno sufficienti 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi e verrà corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall’ASPI vera e propria.
L’indennità di disoccupazione ordinaria aveva una durata pari a 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni d’età e fino a 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.
L’ASPI, invece, prevede la stessa durata rispetto alla disoccupazione ordinaria, soglie che però, nel 2017, attraverso un adeguamento progressivo rispetto alle attuali, passeranno a 12 mesi per chi ha meno di 55 anni di età ed a 18 mesi per chi li supera.
Il vecchio sussidio di disoccupazione prevedeva il 60% dello stipendio lordo per i primi 6 mesi, il 50% per il settimo e l’ottavo mese e il 40% per i restanti.
Con l’ASPI, per i primi 6 mesi ci sarà un’indennità del 75% per chi aveva una retribuzione mensile sotto i 1.180,00 euro; per retribuzioni superiori si calcola il 25% del differenziale fra questi 1.180,00 euro e l’importo della busta paga.
Rimane però il tetto di 1.119,32 euro. Dopo i primi 6 mesi, è prevista una riduzione del 15% e dopo altri 6 mesi (per chi ha diritto a un periodo più lungo) si applicherà un’ulteriore riduzione del 15%.
È anche previsto, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, che i lavoratori possano poi chiedere la liquidazione dell’indennità dell’ASPI in un’unica soluzione di tutte le mensilità non ancora corrisposte, se avviano l’apertura di un’attività di lavoro autonomo,
un’impresa o per associarsi in cooperativa.
Se durante la fruizione dell’indennità il percettore dell’aspi inizia un nuovo contratto di lavoro dipendente (in Italia, ma anche nell’Unione Europea o in uno stato convenzionato), l’indennità verrà sospesa per un periodo massimo di 6 mesi
Al termine di tale periodo,l’indennità verrà ripristinata, non sarà più necessaria la comunicazione da parte del datore del lavoratore in quanto l’INPS si baserà sulle comunicazioni obbligatorie presentate dal datore di lavoro.
In caso di lavoro autonomo o parasubordinato la norma prevede l’obbligo di comunicare entro 30 giorni all’Inps l’avvio dell’attività e il reddito presunto. Se il reddito è inferiore a 8.000/4.800 (collaborazioni/lavoro autonomo) l’Inps ridurrà il trattamento di una misura pari all’80% del reddito da lavoro autonomo. Inoltre, solo per quest’anno è prevista la Mini Aspi 2012 (sostanzialmente la vecchia requisiti ridotti), per la quale vengono richiesti 78 giorni di lavoro nell’anno 2012, e l’anzianità assicurativa. Il calcolo è quello indicato per l’aspi. La domanda potrà essere presentata dal 01/01/2013 al 02/04/2013 esclusivamente in via telematica.
L’aspi nelle intenzioni del legislatore dovrebbe sostituire anche l’indennità di mobilità, infatti quest’ultima resterà in vigore sino al 31/12/2016. Segnaliamo che ancora per il 2013 ed il 2014, le modifiche alla legge 92/12 apportate dalla legge n. 134/12 di fatto mantengono in vita l’indennità di mobilità, con tutto il suo corredo (importi, durata e procedure). L’Inps, sull’argomento, ha emanato la circolare n.2 del 2013 la cui novità rilevante consiste nell’estensione definitiva della cassa Integrazione straordinaria, e quindi della mobilità, ai lavoratori delle aziende che prima necessitavano di uno stanziamento annuale, ovvero ai dipendenti da imprese commerciali con più di 50 addetti e fino a 200, di agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 addetti.
Sul fronte delle imprese, invece, l’ASPI peserà nella forma di un contributo pari all’1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato, con un’aliquota addizionale dell’1,4% per i lavoratori a tempo determinato (con l’esclusione dei contratti stagionali e di quelli stipulati per sostituire altri dipendenti che hanno diritto a mantenere il proprio
posto di lavoro).
L’aspi, può essere erogata soltanto a coloro che cessino dal lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2013, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
La CGIL esprime perplessità verso l’introduzione di tali ammortizzatori sociali, poiché non rispettano il principio universalistico della tutela.Gli uffici dell’INCA CGIL sono a disposizione per informazioni, consulenza e l’inoltro in via telematica delle domande in oggetto.