Care/i Compagne/i,
nel primo pomeriggio di venerdì 29 giugno u.s. si è svolta la riunione del “tavolo politico” afferente gli ammortizzatori sociali in deroga, convocata dall’Assessore regionale alla formazione e al lavoro e partecipata anche dall’Assessore regionale alle attività produttive e politiche di impresa.
Nell’ambito della cornice generale di intesa – impostazione di fondo del Piano pluriennale per il Lavoro e Linee essenziali per la gestione degli ammortizzatori in deroga per l’anno in corso- delineata con impegni a verbale del 9 maggio 2012 e con l’esito dell’incontro tra i Segretari Generali CGIL CISL UIL Basilicata ed il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori alla formazione e al lavoro e alle attività produttive, si è dato luogo alla definizione del Verbale di accordo integrativo per dare maggiore compiutezza all’Accordo Quadro Regionale per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga del 17 febbraio 2012.
Attraverso una lettura del nuovo testo – per così dire- in combinato disposto con il Verbale di Accordo del 30 novembre 2011, l’Accordo Quadro Integrativo -anno 2011 del 17 febbraio 2012 e l’Accordo Quadro Regionale - anno 2012 del 17 febbraio 2012 (comprendente il Documento allegato “Linee operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2012”),
i lavoratori subordinati, licenziati o cessati nel periodo 01.01.2012/31.12.2012, che non siano in possesso dei requisiti per accedere al trattamento di mobilità ex L. 223/91 o al trattamento di disoccupazione ordinaria;
lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato e lavoratori in somministrazione, licenziati o cessati nel periodo 01.01.2012 / 31.12.2012, che non siano in possesso dei requisiti per accedere al trattamento di mobilità ex L. 223/91 o al trattamento ordinario di disoccupazione;
lavoratori subordinati, licenziati nel periodo 01.01.2012/31.12.2012 da datori di lavoro non imprenditori, che non siano in possesso dei requisiti per accedere al trattamento di mobilità ex L. 223/91 o al trattamento di disoccupazione ordinaria;
lavoratori subordinati licenziati da datori di lavoro anche non imprenditori, operanti in tutti i settori di attività con esclusione dei settori edile ed agricolo che abbiano esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria nel periodo 01.01.2012/31.12.2012;
lavoratori subordinati che abbiano esaurito il trattamento di mobilità ex L.223/91 o il trattamento di disoccupazione ordinaria nel periodo 01.01.2012/31.12.2012, e che maturino il requisito pensionistico minimo entro il 31.12.2014 in base all’art. 24 della L. 214/2011.(Questa fattispecie è estesa a tutti i settori di attività, compresi i settori edile e agricolo);
lavoratori già beneficiari della proroga del trattamento di mobilità in deroga fino al 30.06.2012 in base all’Accordo Quadro 17.02.2012 (c.d. platea storica);
lavoratori subordinati ex dipendenti di aziende del settore del mobile imbottito, che abbiano esaurito il trattamento di mobilità ex L. 223/91 nel periodo 01.01.2012/31.12.2012;
lavoratori subordinati ex dipendenti di aziende di tutti gli altri settori di attività, con esclusione del settore edile e agricolo, che abbiano esaurito il trattamento di mobilità ex L. 223/91 nel periodo 01.01.2012/31.12.2012;
lavoratori subordinati già ammessi al trattamento di mobilità in deroga per l’anno 2011 in base a quanto stabilito dal Verbale di accordo del 30.11.2011 (lavoratori subordinati, licenziati nel periodo 01.01.2011/31.12.2011 da datori di lavoro anche non imprenditori, operanti in tutti i settori di attività con esclusione dei settori agricolo ed edile, che non erano in possesso dei requisiti di accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria; lavoratori subordinati licenziati da datori di lavoro anche non imprenditori, operanti in tutti i settori di attività con esclusione dei settore edile ed agricolo che avevano esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria nel periodo 01.01.2011/31.12.2011;
lavoratori subordinati ultracinquantacinquenni ammessi al trattamento di mobilità in deroga per l’anno 2011 in base a quanto stabilito dall’Accordo Quadro Integrativo-anno 2011, del 17.02.2012 (anche questa fattispecie era ed è estesa a tutti i settori di attività, compresi i settori edile ed agricolo).
Ai lavoratori di cui ai punti 1-2-3-4-6-9-10 la proroga del trattamento di mobilità in deroga è concessa fino al 31.12.2012, sulla base di programmi di ricollocazione o di accordi specifici che favoriscano la ricollocazione già sottoscritti o da sottoscrivere presso il Dipartimento Attività Produttive.
Ai lavoratori di cui ai punti 7-8 sono concessi il trattamento di mobilità in deroga I^ concessione e proroga fino al 31.12.2012, sulla base di programmi di ricollocazione o di accordi specifici che favoriscano la ricollocazione già sottoscritti o da sottoscrivere presso il Dipartimento Attività Produttive.
Ai lavoratori di cui al punto 5 la proroga di trattamento di mobilità in deroga è concessa fino al 31.12. 2012,a prescindere dalla definizione di programmi di ricollocazione.
Nel paragrafo dedicato all’ “Esame casi particolari” è stata data soluzione alle seguenti due situazioni problematiche che si sono poste nel corso del 2011;
i lavoratori esclusi per il secondo semestre 2011 dal trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’Accordo Quadro Regionale del 04.08.2011, in quanto nella richiesta di I^ concessione o proroga avevano dichiarato di essere domiciliati fuori regione, possono essere riammessi al trattamento di mobilità per lo stesso periodo 2011 e all’ulteriore proroga per l’anno 2012, qualora il trasferimento di domicilio sia stato motivato da ragioni di lavoro. Suggeriamo che per i lavoratori interessati si rinnovi l’istanza di concessione all’INPS per il 2011 allegando un documento che dimostri “i motivi di lavoro” del trasferimento di domicilio ( ad esempio certificato di iscrizione ad un Centro per l’impiego extraregionale) e la nuova istanza per il 2012;
i lavoratori ex dipendenti della New Interline residenti in Basilicata, sospesi dal trattamento di mobilità in deroga dall’01.01.2011, sono riammessi al trattamento di mobilità in deroga dal 01.01.2011 al 31.12.2011 e per tutto l’anno 2012, in quanto, in diritto e in fatto, hanno sempre prestato la propria attività lavorativa nella unità produttiva di Iesce in Provincia di Matera fino a che la stessa ha cessato il processo produttivo. Anche per questi lavoratori è necessario rinnovare l’istanza all’INPS per l’anno 2011 e inoltrare quella per il 2012.
Altri casi particolari non formalizzati nell’accordo
- E’ stato chiarito verbalmente che la verifica e la validazione degli elenchi dei lavoratori, ex dipendenti delle aziende – Woodes, Sofaland, Logitec srl, Biocart, Velini Emanuele, Coop. Labor e Lady Cucine- inserite nel verbale di accordo del 29.12.2011 definito in sede di Assessorato Regionale Attività Produttive (che a sua volta fa espresso richiamo all’analogo Verbale di Accordo del 10.09.2011), che avevano già presentato istanza per l’accesso al trattamento di mobilità in deroga 2011, sono rimesse al “tavolo tecnico”.
- Impegni verbali sono stati assunti dagli Assessori alla formazione e lavoro e alle attività produttive per i lavoratori che hanno esaurito il trattamento di mobilità ex L. 223/91 nell’anno 2011 e/o che lo esauriscono nell’anno in corso, i quali pur avendo la residenza in Basilicata hanno lavorato alle dipendenze di aziende ubicate nelle regioni limitrofe. Per questa specifica casistica si effettuerà un monitoraggio quantitativo, propedeutico ad un successivo approfondimento del “tavolo politico”.
Requisiti in possesso dei destinatari del trattamento
Tutti i lavoratori devono essere in possesso dello stato di disoccupazione e risiedere nel territorio della Regione Basilicata;
I lavoratori di cui ai punti 1-2-3-4-, devono aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro una anzianità aziendale di almeno di 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità) con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati, per i quali l’anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più missioni presso utilizzatori diversi, purchè nell’ambito di un rapporto alle dipendenze della medesima agenzia di somministrazione;
I lavoratori di cui ai punti 1-2-3 devono essere stati licenziati nel periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 da licenziamento (con esclusione dei licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa. Nei casi di dimissioni per giusta causa il lavoratore che chiede l’ammissione al trattamento di mobilità in deroga potrà accedervi a condizione che la Commissione Permanente per l’Impiego ne abbia deliberato l’iscrizione nella lista regionale della mobilità in deroga.
Procedure e termini per la presentazione della domanda
Per la richiesta della I^ concessione del trattamento di mobilità in deroga, oltre la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al Centro per l’Impiego competente, i lavoratori devono inoltrare istanza alla sede INPS competente entro e non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Accordo Quadro integrativo – 2012 (29.06.2012).
Solo per la fattispecie di cui al punto 1, la richiesta on line di mobilità in deroga deve essere compilata dal datore di lavoro, utilizzando il Sistema Informativo della Regione Basilicata (BASIL) disponibile sul sito www.lavoro.basilicata.it .
Consigliamo, tuttavia, che anche in questo caso il lavoratore inoltri apposita istanza all’INPS.
Per tutti i lavoratori in proroga l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga è subordinata al rilascio da parte di ciascun lavoratore interessato di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) a partecipare ad un intervento di politica attiva presso il Centro per l’Impiego competente.
La fruizione del trattamento mobilità in deroga è condizionata alla premanenza dello stato di disoccupazione ex art. 1 comma 2 lettera c) del D.Lgs 181/2000 e s.m.i.
Aggiungiamo, prima di concludere, due note a margine.
La prima: come si evince da uno sguardo di insieme, il Verbale di accordo integrativo-2012 costituisce il punto di maggiore estensione di garanzia di un sostegno al reddito attraverso l’istituto della mobilità in deroga. Tale rilevanza, tuttavia, fuorché tradursi in enfasi, consegna a tutti noi, alla CGIL, un carico di maggiore responsabilità rispetto alle criticità nuove che si annunciano già per il prossimo anno.
La seconda: alla riunione del “tavolo politico” hanno partecipato anche i compagni Michele Sperduto e Maurizio Girasole in quanto componenti del “tavolo tecnico” del cui prezioso apporto ci siamo avvalsi per tutta la durata del confronto.
In ultimo, riteniamo non affatto superfluo sottolineare la necessità di mettere in campo, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, una estesa capillare e puntuale attività divulgativa per raggiungere il maggior numero di lavoratrici e lavoratori interessati, attraverso una forte sinergia collaborativa tra strutture confederali di categoria e servizi.
Nel rappresentarvi la nostra piena disponibilità per eventuali chiarimenti e/o incontri informativi, inviamo un caro saluto.