Si è avuto modo di costatare, per un lungo periodo, un impiego quasi esclusivo
di personale del ruolo Ispettori o Sovrintendenti, quale responsabile dei servizi di O.P.
Questa O.S., in un recente confronto con il Questore, ha evidenziato
l’opportunità di ristabilire il dettato normativo in materia, atteso che sia il TULPS sia
la Legge 121/81 hanno individuato il personale addetto alla Sicurezza Pubblica,
separando nettamente le funzioni degli Ufficiali di P.S. da quelle degli Agenti di P.S.
inserendo tra questi ultimi anche gli Ispettori della P.d.S..
Tale differenza è sostanziale, i primi con mansioni direttive e i secondi con
mansioni di Pubblica Sicurezza esclusivamente esecutive.
In seguito a ciò il Questore ha riformulato le ordinanze in materia,
individuando quale coordinatore dei servizi in argomento il Funzionario di Turno,
che tra l’altro molto spesso è un Ispettore Superiore o un Sostituto
Commissario, “…il quale dovrà intervenire sul posto, se ritenuto necessario... .
A parere di questa O.S., tale riformulazione lascia le cose come stavano, atteso
che la responsabilità del servizio resta, di fatto, in capo all’Ispettore o Sovrintendente
comandato per la circostanza.
Infatti, qualora l’Ordine Pubblico dovesse essere pregiudicato da ragioni
dipendenti o non dal personale in servizio, lo stesso dovrà comunque rispondere per
funzioni che non gli sono riconosciute dalla Legge, lasciando a riparo delle
responsabilità il titolare di quelle funzioni, che eventualmente interverrà solo in
seguito, senza magari poter più incidere sugli eventi.
Si evidenzia, a ogni buon fine, che così come enunciato dall’art. 3 del Decreto
Legislativo 197/95, gli Ispettori “… sostituiscono i superiori gerarchici, ove non
rivestono la qualità di autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di ASSENZA o
IMPEDIMENTO di questi, assumendo anche la qualità di Ufficiale di Pubblica
Sicurezza”.
Il testo appare chiaro e non dà luogo ad altre interpretazioni nella parte in cui
indica che l’assenza o l’impedimento del Funzionario da sostituire deve essere
attuale e contingente; quindi appare almeno improprio l’impiego degli Ispettori quali
responsabili o coordinatori, sia pure di fatto, di servizi di O.P. quando, nella stessa
giornata, è presente in Questura personale del ruolo Direttivi-Dirigenti; ovvero nelle
giornate festive, quando tutti i Direttivi sono di riposo settimanale, e le
responsabilità dell’Ordine Pubblico sono demandate al “Funzionario di Turno” che,
come detto, frequentemente è un Ispettore Superiore o un Sostituto Commissario,
qualifica apicale del ruolo degli Ispettori.
Anche per costoro, nel 1995 la Legge sul riordino delle carriere, ha
previsto l’assunzione della pienezza delle funzioni proprie degli Ufficiali solo
ed esclusivamente quando fosse sopravvenuto un’assenza o un impedimento
dell’Ufficiale di P.S. con il quale si trova comandato a collaborare nella gestione
di un servizio e perché tali assenze si fossero verificate per cause impreviste e
imprevedibili oltre che non preventivamente programmate.
E’ evidente che per concretarsi un impedimento allo svolgimento di un
servizio occorre che il personale con qualifica di Ufficiale di P.S. sia preventivamente
formalmente comandato.
La direzione di un servizio di ordine pubblico è propria del ruolo dei
Funzionari di Polizia che rappresentano la longa manus del Questore al quale sono
attribuiti i poteri di Autorità di P.S. locale, il quale, nei servizi di O.P., li esercita per
il tramite dei suoi Ufficiali e che questi e solo questi possono esercitare in sua vece il
potere di coordinamento con le altre Forze di Polizia, cosa che è invece preclusa agli
Agenti di P.S. di qualunque grado e qualifica.
Riguardo all’impiego degli Ispettori Superiori o Sostituti Commissari
con l’incarico di Funzionari di turno reperibili, si rammenta che ciò fu frutto
di un accordo teso a sopperire alla mancanza di Funzionari che vi era all’epoca,
insufficienti per assicurare la presenza per l’intero arco del mese atteso i limiti
massimi di cinque turni di reperibilità consentiti.
Ad oggi assistiamo, invece, ad un impiego costante del personale con le
predette qualifiche, mediamente per cinque giorni settimanali ed a volte per l’intera
settimana, capovolgendo di fatto i termini del richiamato accordo.